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O. 02/04/2004 n. 3348

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 APRILE 2004

(G.U. N. 86 del 13 Aprile 2004) Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economicoambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno.

(Ordinanza n. 3348).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

-Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

-Visto l'art. 107 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

-Visto il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socioeconomico- ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1995;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 1995;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1996, n. 2418, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1996;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 1996, n. 2432, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1996;

- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30 aprile 1997, n. 2558, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997;

- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2775, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998;

- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 1 aprile 1999, n. 2969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999;

- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 9 febbraio 2000, n. 3038, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000;

- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 4 agosto 2000, n. 3078, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

-Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3270, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003, n. 3301, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2003;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, n. 3341, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004;

- Visto l'accordo di programma quadro Stato-regione Campania per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, sottoscritto in data 30 dicembre 2003;

-Visto lo schema di convenzione tra regione Campania, l'A.T.O. 3 «Sarnese- Vesuviano» e G.O.R.I. S.p.a., approvato dalla giunta regionale della Campania con deliberazione n. 3687 dell'11 dicembre 2003;

- Visto il verbale sottoscritto in data 12 gennaio 2004 dalla soprintendenza archeologica di Pompei, con il quale quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità a prendere in consegna l'area di Poggiomarino/Striano;

-Vista la nota del 4 marzo 2004, con cui il comune di Poggiomarino ha ribadito l'impegno della medesima amministrazione comunale all'acquisizione dei terreni necessari per l'ampliamento della strada di accesso alle aree dell'ex depuratore;

-Vista la nota del 5 marzo 2004, con cui il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il prospetto degli interventi prioritari alle reti fognarie interne comunali ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno;

- Visto il protocollo d'intesa siglato in data 19 marzo 2004 tra la regione Campania, il Commissario delegato Gen. Roberto Jucci, il provveditorato alle opere pubbliche della regione Campania, l'ente d'ambito Sarnese- Vesuviano ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'A.T.O. n. 3;

-Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento della situazione emergenziale;

-Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

-Acquisita l'intesa della regione Campania;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il generale Roberto Jucci - commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell' ordinanza n. 3270/2003 citata in premessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede, in relazione alle procedure espropriative in atto, alle iniziative di trasferimento inerenti alle aree già destinate alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/ Striano al Ministero per i beni e le attività culturali ed al comune di Poggiomarino, sulla base della seguente ripartizione: per gli immobili distinti al foglio n. 9 del catasto del comune di Poggiomarino con le particelle nn. 356, 63, 355, 431, 354, 432, 433, 191/a, 191/b, 519, 192, 400, 401, 193, 482, 483, 486, 194, 489, 488, 487, 195 le relative procedure espropriative sono trasferite in capo al Ministero per i beni e le attività culturali, con modifica del titolo della pubblica utilità, che diviene di realizzazione di area archeologica; per gli immobili distinti al foglio n. 8 del catasto di Poggiomarino con le particelle nn. 422, 423, 424, 426, 182, 427, 428 la titolarità delle procedure espropriative è trasferita in capo al comune di Poggiomarino, che provvederà, con proprio provvedimento, alla modifica del titolo della pubblica utilità.

2. Gli oneri relativi alle aree di cui al comma 1, a qualunque titolo derivanti, a decorrere dalla data del passaggio di consegna provvisorio, avvenuto in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3301/2003, sono a carico, rispettivamente, della soprintendenza archeologica di Pompei e del comune di Poggiomarino.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, in aggiunta alle iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza ambientale ai sensi dell'ordinanza n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni, provvede altresì a realizzare

a) l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Foce Sarno alla direttiva 91/271/CE, tenendo conto dell'incremento dei reflui in entrata al depuratore medesimo provenienti dal comune di Torre del Greco

b) gli interventi necessari al collegamento delle reti fognarie esistenti ai collettori di adduzione agli impianti di depurazione

c) gli interventi di fognatura necessari ad assicurare il collegamento alla pubblica fognatura degli scarichi industriali presenti nel bacino idrografico del fiume Sarno e gli interventi prioritari alle reti fognarie interne comunali, come individuati nel prospetto richiamato nelle premesse di cui alla presente ordinanza, nonchè gli interventi per la sistemazione delle reti idrauliche

d) le opere di collegamento del depuratori del sistemi Alto, Medio e Foce Sarno alla rete irrigua, nonchè quelle ulteriori dirette a conseguire il riutilizzo delle acque depurate

e) le opere di trattamento dei reflui del sistema depurativo Solofra - Mercato S. Severino e di tutti gli interventi accessori finalizzati al riutilizzo delle acque depurate, nonchè il collegamento alla rete di approvvigionamento idrico degli utilizzatori industriali.

Art. 3.

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i titolari degli insediamenti industriali interessati all'allacciamento alla rete fognaria presentano apposita istanza al commissario delegato, impegnandosi al pagamento ovvero alla realizzazione delle opere necessarie al collegamento dei propri scarichi industriali alla rete fognaria. Il commissario delegato si pronuncia entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle domande, fissando i termini, le modalità e gli oneri per l'allacciamento.

2. Nelle more della realizzazione degli allacciamenti di cui al comma 1, e, comunque, non oltre il termine di vigenza dello stato di emergenza, il commissario delegato, per gli insediamenti industriali per i quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, ha espresso parere favorevole al- l'allacciamento, autorizza, con proprio provvedimento, gli scarichi in corpo idrico superficiale in deroga ai limiti stabiliti dalla tabella 3, allegato 5, del Decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i limiti di accettabilità relativi ai parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile fissati per tali scarichi.

3. Le industrie attualmente allacciate alla rete fognaria non servite da depuratore, nonchè quelle che hanno ottenuto pronuncia favorevole in ordine alla istanza di allacciamento ai sensi del comma 1, devono comunque assicurare, entro e non oltre il 30 giugno 2004: la riduzione dei consumi idrici consentita dall'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente accettabili, il collettamento e la filtrazione delle acque di piazzale, nonchè la corretta gestione degli impianti di depurazione a piè di fabbrica, sulla base delle prescrizioni dettate dal commissario delegato con successivo provvedimento; il rispetto dei valori limite per gli scarichi in fognatura previsti dalla tabella 3, allegato 5, del Decreto legislativo n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni; la corresponsione della tariffa per la fognatura e la depurazione in misura pari a quella prevista per gli scarichi civili in fognature non collegate al depuratore.

Art. 4.

1. Il generale Roberto Jucci - commissario delegato, d'intesa con il commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3341/2004, può utilizzare, senza oneri aggiuntivi, le discariche già a disposizione di quest'ultimo. In caso di necessità i prefetti territorialmente competenti provvedono direttamente, d'intesa con il Commissario per l'emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania, all'individuazione del sito o del siti da utilizzare quali discariche necessarie allo smaltimento dei rifiuti derivanti esclusivamente dalle attività di dragaggio e di bonifica dei sedimenti del fiume Sarno e del suoi affluenti, e delle opere eventualmente poste in essere. Tali siti sono successivamente consegnati allo stesso commissario delegato, che provvede al relativo approntamento ed alla successiva gestione, avvalendosi, ove necessario, di un soggetto attuatore nominato dal commissario medesimo, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 6.

2. Il commissario delegato, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, ed al fine di ripristinare l'officiosità dell'alveo del fiume Sarno, del suoi affluenti e canali, può integrare i progetti relativi alla rimozione ed alla bonifica dei sedimenti inquinati.

 

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